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L’ICI, Imposta Comunale sugli immobili, è dovuta dai proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli situati nel territorio dello Stato, nonché da titolari di diritti reali di godimento relativi agli stessi beni (uso, usufrutto, abitazione, enfiteusi, superficie). L’imposta è, altresì, dovuta dai concessionari nel caso di concessione su aree demaniali, nonché da parte dei locatari nei casi di locazioni finanziarie (leasing). La relativa dichiarazione va presentata entro il termine fissata per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui si verifica la variazione del diritto di proprietà, o delle altre ipotesi previste dalla Legge, che fanno nascere o venir meno l’obbligo di versare l’ICI. In realtà, la dichiarazione sarebbe stata abolita dal decreto “Visco-Bersani”, ma è ancora dovuta in quanto non ancora è stato attuata l’acquisizione d’ufficio delle variazioni dei dati catastali. A partire dal 2007, l’acconto pari al 50% dell’importo complessivo relativo all’anno precedente, deve essere versato entro il 16 giugno, mentre il saldo entro il 16 dicembre. Se le predette scadenze cadano di sabato, domenica o giorno festivo, sono prorogate al primo giorno utile non festivo. Se l’aliquota e le previste detrazioni dell’anno in corso restano invariate rispetto all’anno precedente, il saldo è pari all’acconto versato. A partire dall’acconto relativo all’ anno 2007, è possibile pagare con l’F24 in tutti i Comuni d’Italia, nonché è prevista la possibilità di compensare l’ICI dovuta, con eventuali crediti di altre imposte (IVA, Irpef). Sono esclusi dal pagamento dell’ ICI alcune categorie di immobili, come i fabbricate della Santa Sede, i fabbricati destinati al culto, i fabbricati degli Stati Esteri, ecc. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili è prevista un’imposta ridotta. Se il Comune non ha previsto per il versamento un minimo, l’ICI non deve essere versata se di importo è uguale o inferiore a 12 Euro. L’imposta si calcola applicando al valore dell’immobile (imponibile) l’aliquota in vigore per la tipologia di immobile. Le aliquote vengono deliberate e pubblicizzate dal Comune in cui è ubicato l’immobile. Il valore dell’immobile è costituito dalla rendita catastale, risultante al catasto al 1° gennaio dell’anno di riferimento, moltiplicata per un coefficiente, come di seguito: . per i fabbricati categoria A e C ( con esclusione delle categorie A10 e C1) il coefficiente è 100; . per i fabbricati categoria A10 e D il coefficiente è 50; . per i fabbricati di categoria C1 il coefficiente è 34; . per i fabbricati di categoria B il coefficiente è 140; Per le aree fabbricabili l’imponibile è rappresentato dal valore commerciale al 1° gennaio dell’anno di riferimento, mentre il valore terreni agricoli è costituito dal reddito domenicale (risultante al Catasto al 1° gennaio dell’anno di riferimento) moltiplicato per 75 e rivalutato del 25%. Sull’imposta relativa all’abitazione principale spetta la detrazione determinata dal Comune, che va rapportata ai mesi dell’anno durante i quali l’immobile è stato utilizzato quale abitazione principale.
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