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La donazione di una casa

La donazione di una casa
La donazione di una casa

Con la Finanziaria 2007 è stata introdotta l’imposta sulle successioni e donazioni (abolita dal Governo Berlusconi con la Legge 383/2001), mentre l’imposta ipotecaria e catastale è stata riportata al 3% complessivamente 2% imposta ipotecaria e 1% imposta catastale). Per l’imposta sulle donazioni, come per le successioni, sono state previste tre aliquote: 4%, 6%, 8%. L’aliquota del 4%, sul valore dei beni ricevuti, viene applicata quando il beneficiario è il coniuge o un parente in linea retta. In questo caso, il legislatore ha previsto per i singoli beneficiari una franchigia di 1.000.000,00 di euro, franchigia che diventa 1.500.000, se il donatario è portatore di handicap grave, ai sensi della Legge 104/92. L’aliquota del 6% è riservata ai parenti entro il quarto grado e agli affini in linea retta o collaterale entro il terzo grado ( non è prevista franchigia, con la solo eccezione di donazioni intervenute tra fratelli e sorelle per i quali eccezionalmente il legislatore ha previsto una franchigia di 100.000,00 euro). L’aliquota dell’8%, senza alcuna franchigia, si applica in tutte le fattispecie che non rientrano nei precedenti due punti. Se i beni ricevuti comprendono beni immobili, in aggiunta è dovuta l’imposta ipotecaria e catastale del 3% complessiva, rispettivamente 2% per l’imposta ipotecaria e 1% per l’imposta catastale. Per queste due ultime imposte l’importo diventa fisso di 168 euro per ciascuna di essa, qualora uno dei beneficiari può far valere i requisiti richiesti per usufruire dei benefici previsti per l’acquisto della prima casa.