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A parte gli articoli del codice civile e la legge 392/78 , meglio conosciuta come legge sull'equo canone, la principale fonte normativa dei contratti di affitto a scopo abitativo è la legge 432 del 9 dicembre 1998, secondo la quale i contratti di locazione non possono avere una durata inferiore a 4 anni, rinnovabile per altri 4, salve i casi, tassativamente elencati dalla legge, in cui al locatore è riconosciuta, alla scadenza dei primi 4 anni, la facoltà di disdire il contratto con preavviso di almeno 6 mesi rispetto alla prevista scadenza. Al conduttore è sempre riconosciuta la facoltà di recedere dal contratto di affitto, in qualsiasi momento, quando intervengono gravi motivi. Il recesso deve essere comunicato al locatore almeno con sei mesi di anticipo. Inoltre, i gravi motivi devono essere sopravvenuti dopo la stipula del contratto, nonché dovevano essere imprevedibili al momento della sottoscrizione dello stesso. A parte il recesso per gravi motivi previsto dalla legge, le parti possono prevedere la possibilità per il conduttore di recedere dal contratto di locazione in qualsiasi momento, senza che intervengono motivi particolari, con il solo preavviso di almeno sei mesi. Quindi, mentre al locatario/conduttore è riconosciuta a determinate condizione la facoltà di recesso, al locatore non viene riconosciuta tale possibilità. Alla fine dei primi quattro anni, il locatore può disdire il contratto con preavviso di almeno sei mesi, nei soli casi tassativamente previsti dalle legge, come il voler destinare l’immobile ad uso proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli, dei parenti entro il secondo grado. Il contratto, infine, si risolve per inadempienza del conduttore (per il mancato pagamento del canone e trascorsi 20 giorni dalla scadenza prevista, per il mancato pagamento delle quote condominiali, per un importo doppio del canone).
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