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Contributi per gli affitti

Contributi per gli affitti
Contributi per gli affitti

Con la Legge del 9 dicembre 1998 n.43 è stato istituito un Fondo per il sostegno alle locazioni. La dotazione del Fondo viene prevista annualmente dalla legge finanziaria. Il Fondo viene ripartito fra le Regioni e le Provincie autonome, che a loro volta lo ripartiscono tra i Comuni che ne fanno richiesta. I fondi assegnati a livello Centrale possono essere integrati con fondi stanziati direttamente da parte del Enti territoriali locali (Regione, Comuni). Possono partecipare al Fondo le famiglie meno agiate. A tal fine i nuclei familiari interessati sono stati divisi in due fasce economiche A e B, rispettivamente con valore ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) non superiore all’importo annuo dell’assegno sociale INPS o all’importo annuo di due assegni sociali. L’entità del contributo, le modalità ed i requisiti per accedere al beneficio, sono oggetto di appositi bandi pubblici dei Comuni interessati. Per poter usufruire del contributo per il sostegno agli affitti, occorre che il relativo contratto sia stato regolarmente registrato ed il canone, che non deve superare un importo stabilito, regolarmente pagato. L’entità del contributo dipende dalle disponibilità del Comune tenuto allo stesso. I Comuni possono prevedere di aumentare il contributo previsto, in presenza di situazioni espressione di un particolare stato di bisogno, come la presenza nella famiglia di persone di età superiore ai 65 anni, portatori di handicap o altre situazioni che stanno ad indicare una particolare debolezza sociale.