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Contratto di affitto

Contratto di affitto
Contratto di affitto

Il Codice Civile all’articolo 1571 definisce la locazione come il contratto con il quale una parte (locatore) si obbliga a far godere all’altra (locatario o conduttore) un cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo. In sintesi, con la stipula del contratto, il locatore si obbliga a consegnare al locatario l’immobile dato in affitto, a conservare l’immobile locato in uno stato che possa servire all’uso convenuto, ad assicurare un pacifico godimento del bene. Il conduttore o locatario con la firma del contratto di affitto si obbliga a pagare il canone nei modi e tempi convenuti, ad utilizzare l’immobile con la diligenza del buon padre di famiglia, a restituire, alla scadenza del contratto, l’immobile nelle stesse condizioni in cui gli è stato consegnato. Allo stato, esistono due fondamentali tipologie di contratti di affitto, quello a canone libero e quello a canone convenzionato, previsto per far fronte alle esigenze dei Comuni definiti ad alta tensione abitativa, modelli seguiti anche per il contratto di affitto commerciale. L’individuazione di questi Comuni fa capo al CIPE. I contratti di affitto convenzionati prevedono un canone più basso rispetto alle locazioni libere, in virtù di agevolazioni fiscali previste per il locatario. Le condizioni di questi affitti agevolati vengono stabile da accordi a livello locale tra le associazioni degli inquilini e quelle dei proprietari. Ed ora una considerazione. A causa dell’impennata dei tassi d’interesse, con il 2008 si registra un calo delle compravendite, mentre aumentano i contratti di affitto, il cui canone diventa più competitivo rispetto alla rata dei mutui. I prezzi delle compravendite restano alquanto stabili, facendo registrare un calo contenuto che sfiora il 2%. Analogamente il prezzo degli affitti resta stabile, facendo registrare un incremento piuttosto contenuto che non supera il 2%.