|
|
|
In pratica, abbiano due tipi di contratti, quello a canone libero della durata di quattro anni, rinnovabile per altri quatto e quello a canone calmierato, della durata di tre anni, rinnovabili per altri due. Per i contratti a canone calmierato, il relativo fitto viene stabilito facendo riferimento agli accordi stipulati dalle organizzazioni degli inquilini e dei proprietari. I contratti a canone calmierato o convenzionato prevedono un canone più basso rispetto alle libere locazioni, in cambio di agevolazioni fiscali riconosciute al locatore. Entro 20 giorni dalla stipula, il contratto deve essere registrato presso l’Ufficio dei registri immobiliari, a cura di una delle parti, pagando l’imposta di registro del 2% sull’importo annuo del canone. Il contratto può prevedere una cauzione, il cui importo non può superere tre mensilità, a garanzia di eventuali danni che il locatario dovesse arrecare all’immobile. Sull’importo della cauzione, il locatore è tenuto a corrispondere annualmente al locatario gli interessi legale. E’, altresì, possibile prevedere un certo numero di mensilità anticipate. Prima di prendere possesso dell’ abitazione è interesse reciproco del locatario e locatore redigere un inventario circa lo stato dell’immobile e degli eventuali oggetti ivi presente. Il contratto, in genere, non manca di prevedere gli obblighi delle parti circa gli eventuali interventi di riparazione e manutenzione. Di norma i contratti non mancano di far riferimento ai cosiddetti oneri accessori o spese condominiali. Sinteticamente diciamo che le spese ordinarie fanno capo al locatario, quelle straordinarie al proprietario.
|